Art. 10.
(Esercizio delle funzioni di polizia locale).

      1. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, i comuni singoli o associati e le province sono titolari delle funzioni di polizia locale connesse alle competenze loro attribuite dalle regioni e dallo Stato. A tale fine essi devono costituire corpi di polizia locale municipale, anche in forma associata o con i comuni limitrofi, e provinciale.
      2. In materia di polizia amministrativa locale, al di fuori di quanto previsto dal comma 1, resta ferma la potestà legislativa regionale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 117, quarto comma, della Costituzione. Tale competenza è esercitata anche in ordine ai requisiti unitari per l'istituzione e per l'organizzazione, anche in forma associata, dei corpi di polizia locale, municipale e provinciale.
      3. Le funzioni di polizia locale sono svolte dagli agenti, dai sottufficiali, dagli ufficiali, dai funzionari di polizia locale e dai comandanti.
      4. L'autorità giudiziaria si avvale degli agenti, dei sottufficiali, degli ufficiali e dei comandanti di polizia locale nell'esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di

 

Pag. 13

polizia giudiziaria. In tali casi il personale di polizia locale dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria.
      5. Nell'esercizio delle attività derivanti dagli accordi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), il personale della polizia locale dipende dalla competente autorità di pubblica sicurezza, nel rispetto delle intese intercorse e per il tramite del comandante o del responsabile della Forza di polizia locale.
      6. Per specifiche indagini nel territorio di competenza dell'ente o degli enti associati di appartenenza, i limiti territoriali possono essere superati con provvedimento dell'autorità giudiziaria che ha richiesto le indagini stesse. Qualora l'autorità giudiziaria disponga, con proprio provvedimento, che il personale della polizia locale svolga, per determinate e specifiche indagini, attività al di fuori del territorio di competenza, eventuali spese aggiuntive conseguenti alla missione stessa sono poste direttamente a carico del Ministero della giustizia.
      7. Durante il servizio sono ammesse operazioni esterne all'ambito territoriale di competenza, d'iniziativa dei singoli, esclusivamente in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza.
      8. Ferma restando la disciplina regionale per le missioni degli addetti alle Forze di polizia locale, municipale e provinciale, nel territorio regionale per l'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale, possono essere effettuate missioni esterne al territorio regionale esclusivamente:

          a) per finalità di collegamento o di rappresentanza;

          b) per soccorso in caso di calamità e disastri, d'intesa fra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al prefetto competente nel territorio in cui si esercitano le funzioni;

          c) in ausilio delle altre Forze di polizia locale, municipale e provinciale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, previa stipula di appositi accordi fra

 

Pag. 14

le amministrazioni interessate e previa comunicazione al prefetto competente nel territorio in cui si esercitano le funzioni.